Dal Quotidiano Sanità del 26 ottobre 2023

Pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto di Salute, Mef e Innovazione tecnologica che definisce lo step in avanti del Fse dove troverà spazio il cosiddetto Profilo sanitario sintetico che è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta.

Dalle vaccinazioni effettuate, passando per le prescrizioni specialistiche e farmaceutiche, i verbali di pronto soccorso fino alle misure di privacy e molto altro ancora. Saranno queste alcune delle numerose informazioni che saranno contenute nel Fascicolo sanitario elettronico 2.0 e che sono previste dal decreto di Salute, Mef e Innovazione tecnologica appena pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Il FSE contiene i seguenti dati e documenti, riferiti anche alle prestazioni erogate al di fuori del Servizio sanitario nazionale: a) dati identificativi e amministrativi dell’assistito (esenzioni per reddito e patologia, contatti, delegati); b) referti c) verbali pronto soccorso; d) lettere di dimissione; e) profilo sanitario sintetico; f) prescrizioni specialistiche e farmaceutiche; g) cartelle cliniche; h) erogazione farmaci a carico SSN e non a carico SSN; 8 i) vaccinazioni; j) erogazione di prestazioni di assistenza specialistica; k) taccuino personale dell’assistito, di cui all’articolo 5; l) dati delle tessere per i portatori di impianto; m) lettera di invito per screening.

Nel Fse troverà spazio il cosiddetto Profilo sanitario sintetico che è il documento socio-sanitario informatico redatto e aggiornato dal MMG/PLS che riassume la storia clinica dell’assistito e la sua situazione corrente conosciuta

Inoltre, vi sarà anche il taccuino personale dell’assistito che rappresenta una sezione riservata del FSE all’interno della quale esclusivamente l’assistito, o un suo delegato, può inserire, modificare ed eliminare dati, anche generati dai dispositivi medici e/o wearable, e documenti personali relativi ai propri percorsi di cura, oltre a informazioni integrative inserite direttamente dal cittadino.

Altra novità riguarda l’accesso in emergenza ad una struttura sanitaria. In caso di impossibilità fisica, incapacità di agire o incapacità di intendere o di volere dell’interessato e di rischio grave, imminente ed irreparabile per la salute o l’incolumità fisica dell’interessato che non abbia espresso il consenso alla consultazione dei dati del proprio FSE, gli operatori del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali nonché gli esercenti le professioni sanitarie possono accedere prioritariamente al profilo sanitario sintetico del medesimo interessato e, ove necessario, agli ulteriori dati e documenti del FSE, ad eccezione dei dati e documenti per i quali l’assistito abbia richiesto l’oscuramento, solo dopo averne verificato l’incapacità fisica o giuridica di esprimere il consenso, per il tempo strettamente necessario ad assicurare allo stesso le indispensabili cure e, in ogni caso, fino a quando l’interessato non sia nuovamente in grado di esprimere la propria volontà al riguardo.

Soggetti che concorrono alla alimentazione del FSE

Concorrono alla corretta alimentazione e all’aggiornamento del FSE con i dati e documenti riferiti all’assistito, nei limiti di responsabilità e dei compiti loro assegnati: a) le aziende sanitarie locali, le strutture sanitarie pubbliche del SSN e dei servizi socio-sanitari regionali e i SASN, attraverso le diverse articolazioni organizzative; b) le strutture sanitarie accreditate con il SSN e i servizi socio-sanitari regionali; c) le strutture sanitarie autorizzate; d) gli esercenti le professioni sanitarie, anche convenzionati con il SSN, quando operano in autonomia.

Chi può accedere al Fse 2.0

Può accedere in consultazione al FSE per la finalità di cura, fermo restando il rispetto dei diritti dell’assistito, il personale sanitario secondo i ruoli e i profili di autorizzazione e, in particolare: a) il MMG/PLS, per la durata dell’assistenza, o il medico sostituto, per la durata della sostituzione; b) il medico, diverso dalla precedente lettera a), avente in cura l’assistito per visite o esami o per il ricovero, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; c) l’infermiere/ostetrica, limitatamente al tempo in cui si articola il processo di cura, previa dichiarazione che tale processo di cura è in atto al momento della consultazione del FSE e assunzione della relativa responsabilità da parte del medesimo personale sanitario; 16 d) il farmacista; e) il personale amministrativo, limitatamente alle sole informazioni amministrative strettamente necessarie per assolvere le funzioni cui è preposto.

L’accesso al FSE è sempre escluso per i soggetti operanti in ambito sanitario che non perseguono finalità di cura quali periti, compagnie di assicurazione, datori di lavoro, associazioni o organizzazioni scientifiche, organismi amministrativi anche operanti in ambito sanitario, personale medico nell’esercizio di attività medico legale quale quella per l’accertamento dell’idoneità lavorativa o per il rilascio di certificazioni necessarie al conferimento di permessi o abilitazioni.

I dati e i documenti presenti nel FSE sono sempre consultabili, oltre che dall’assistito, dai soggetti che li hanno prodotti.